Art. 492 Codice Penale. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [c.c. 2714, 2715, 2719].