Art. 50 Codice Penale. Consenso dell'avente diritto.

50. Consenso dell'avente diritto.

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne [c.c. 5; c.p. 579, 613] (1).

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(1) Vedi l'art. 1, L. 26 giugno 1967, n. 458, sul trapianto del rene tra persone viventi.