Codice Penale - Titolo IX - Dei delitti contro la moralitą pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
Art. 522 Codice Penale. Ratto a fine di matrimonio.
522. Ratto a fine di matrimonio.
[Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 29].
Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni] [c.p. 540, 573, 574] (1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). Vedi, ora, le norme contenute negli artt. 609-bis - 609-decies c.p.