Art. 528 Codice Penale. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. (1)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 [c.p. 29] (2) (4) .

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.(5)

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi (6):

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità [Cost. 21; c.p. 565, 725] (3).

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(1) Sull'esonero della responsabilità (di cui al presente articolo) di giornalai e librai, vedi l'art. un., L. 17 luglio 1975, n. 355. Vedi, anche, gli artt. 82, 83, 112, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 dicembre 1970, n. 191 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1970, n. 324), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 10-18 maggio 1972, n. 93 (Gazz. Uff. 24 maggio 1972, n. 134), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., e all'art. 21, primo e secondo comma, Cost.; con sentenza 24 novembre-6 dicembre 1988, n. 1063 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1988, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., e all'art. 21, primo e secondo comma, Cost.; con sentenza 9-27 luglio 1992, n. 368 (Gazz. Uff. 5 agosto 1992, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità del presente articolo nella parte in cui punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, detiene scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, per violazione dell'art. 21 Cost., dell'art. 27, terzo comma Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.

(4) Articolo così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art.2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67.

(5) Articolo così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art.2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67".

(6) Comma così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art.2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67"