Art. 544 bis Codice Penale. Uccisione di animali.

544-bis. Uccisione di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi [disp. att. c.p. 19-ter] (2).

-----------------------

(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

(2) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.