Codice Penale - Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies)
Art. 544 bis Codice Penale. Uccisione di animali.
544-bis. Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi [disp. att. c.p. 19-ter] (2).
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(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.