Art. 544 sexies Codice Penale. Confisca e pene accessorie.

544-sexies. Confisca e pene accessorie.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato [disp. att. c.p. 19-quater]. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime (1).

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(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.