Art. 546 Codice Penale. Aborto di donna consenziente.

546. Aborto di donna consenziente.

[Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei [c.p. 545], è punito con la reclusione da due a cinque anni [c.p. 29, 32].

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente:

1. se la donna è minore degli anni quattordici [c.p. 539], o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere [c.p. 85];

2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno] (1).

-----------------------

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza.