Art. 546 Codice Penale. Aborto di donna consenziente.
546. Aborto di donna consenziente.
[Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei [c.p. 545], è punito con la reclusione da due a cinque anni [c.p. 29, 32].
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
1. se la donna è minore degli anni quattordici [c.p. 539], o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere [c.p. 85];
2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno] (1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza.