Art. 553 Codice Penale. Incitamento a pratiche contro la procreazione.
553. Incitamento a pratiche contro la procreazione.
[Chiunque pubblicamente [c.p. 266] incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila [c.p.p. 31].
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro] (1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.