Art. 574 Codice Penale. Sottrazione di persone incapaci.

574. Sottrazione di persone incapaci.

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.], al tutore [346 c.c.], o al curatore [424 c.c.], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni (1).

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine [523] o di matrimonio [522].

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] (2).

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(1) L'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori», ovunque presenti, le parole: «responsabilità genitoriale»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(2) Per l'abrogazione degli artt. 525 e 544, si vedano le note ad essi relativi.