Art. 577 Codice Penale. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)

Si applica la pena dell'ergastolo [289-bis 3, 630 3] se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente [540; 75 c.c.]; (2)

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella [540], il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [291-309 c.c.], o contro un affine [78 c.c.] in linea retta [582 2]. (3)

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(1) Per ulteriori ipotesi di aumento di pena v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575, relativo al caso che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107.

(2) Numero modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. 11 gennaio 2018, n. 4, che, dopo le parole «il discendente» ha aggiunto le seguenti parole: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente». Vedi, inoltre, quanto disposto, dagli articoli 9 e 13, l. 11 gennaio 2018, n. 4.

(3) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l. 11 gennaio 2018, n. 4, che, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».