Art. 590 Codice Penale. Lesioni personali colpose.
590. Lesioni personali colpose (1)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (2).
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni(3).
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (7)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (4) (5) (6).
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(1) Vedi la L. 11 gennaio 1986, n. 3, sull'obbligo del casco protettivo.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 249 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce che le pene sostituitive non si applicano al reato previsto dall'art. 590 c.p., secondo e terzo comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 c.p.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e dall’art. 1, comma 3, lett. e) ed f), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.
Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 41/2016 era il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.».
Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 92/2008 era il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.».
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 102/2006 era il seguente:
«Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247 a euro 619 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239.».
(4) Comma sostituito dall'art. 92, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale. Per quanto riguarda l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17 dello stesso provvedimento.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1966, n. 296. La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), limitatamente alle fattispecie ivi previste. Vedi, anche, gli articoli 52, 64 e 65 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000, l'art. 2, L. 3 agosto 2007, n. 123 e l'art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 9 della citata legge n. 123 del 2007.
(6) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(7) Comma inserito dall'art. 12, comma 3, l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Competenza: Giudice di Pace; Tribunale monocratico per le fattispecie connesse alla colpa professionale e per le ipotesi di procedibilità d'ufficio di cui al 5° comma.
Procedibilità: Querela; d'ufficio nelle ipotesi di cui al 5° comma
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Citazione: diretta a giudizio ovvero decreto penale di condanna per le ipotesi di competenza del tribunale monocratico; a giudizio della P.G. anche su ricorso della persona offesa, per le ipotesi di competenza del giudice di pace.
Natura giuridica: reato comune, di danno, di evento, a forma libera
Elemento soggettivo: colpa
Tentativo: non configurabile
DOMANDE E RISPOSTE
- La bronchite cronica può configurare una lesione colposa? E se sì in quale momento si ha la consumazione del reato?
La bronchite cronica è una malattia che evolve lentamente nel tempo e che da una fase iniziale acuta passa gradualmente alla successiva fase cronica, quando persistono le condizioni che l'hanno originata, onde non può considerarsi come malattia insanabile se non nel momento in cui ne viene accertato, per la prima volta, il pieno compimento e il completo manifestarsi.
E' a questo momento che deve farsi risalire la consumazione del reato di lesioni personali colpose, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
- Commette il reato di lesioni colpose il chirurgo estetico che abbia omesso di sottoporre la paziente ad adeguati controlli nel periodo post-operatorio?
?Sì, integra il reato di lesioni colpose la condotta del chirurgo estetico che, successivamente all'intervento di mastoplastica addittiva, abbia omesso di sottoporre la paziente ad adeguati controlli nel periodo post-operatorio, sottovalutando gli inconvenienti dalla stessa lamentati , intervenendo in modo intempestivo e con pratiche mediche non corrette (c.d. squeezing), nonostante l'evidente processo infiammatorio delle mammelle.
- Commette il reato di lesioni colpose il medico che abbia omesso di prescrivere al paziente i necessari esami emato-chimici?
Sì, risponde di lesioni personali colpose il medico che abbia omesso di prescrivere al paziente i necessari esami emato-chimici, che avrebbero consentito di rilevare tempestivamente l'insorgere della malattia renale (nefrite interstiziale), causata dal pregresso uso di un farmaco adoperato per la cura di una preesistente patologia, farmaco di cui doveva conoscere i possibili effetti nefrotossici e di cui abrevve dovuto sospendere la somministrazione, impendendo l'aggravamento della malattia stessa.
- Risponde il reato di lesioni colpose il cacciatore che esploda un colpo di fucile contro un cespuglio colpendo un uomo?
?Sì, più volte la giurisprudenza ha chiarito che risponde a titolo di colpa, sotto il profilo dell'imprudenza, il cacciatore che esploda precipitosamente un colpo di fucile verso un cespuglio, senza prima accertare che dietro si nasconda un animale da preda. L'esplosione di colpi di fucile verso il basso integra gli estremi della condotta colposa qualora non via sia una totale e completa visibilità e la certezza che non vi siano persone lungo la traiettoria dei proiettili.
- Commette il reato di lesioni colpose il gestore di impianti sciitici in caso di scivolamento da parte dello sciatore?
?Il sovrintendente dell'impianto di risalita di una stazione sciistica è portatore di una posizione di garanzia nei confronti del pubblico che usa la seggiovia: l'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose è integrato dalla mera inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza a causa della quale resti provato l'evento dannoso.
Incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali losciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale.
- Commette il reato di lesioni colpose il proprietario del terreno nel cui pozzo è caduto un bambino?
?Sì, è ritenuto colpevole di lesioni personali colpose il proprietario di un terreno non recintato senza ripari o segnali al pozzo in cui è caduto taluno, nulla rilevando l'eventuale comportamento indebito di costui.
- Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore?
?Sì, il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno.
- Il datore di lavoro è responsabile a titolo di colpa per l'infortunio del dipendente?
?Sì, il datore di lavoro è responsabile a titolo di colpa per l'infortunio del dipendente che, nello svolgimento delle sue mansioni, cada da una scala non dotata dei mezzi di sicurezza previsti dall'art. 18 DPR 27 aprile 1955 n. 547.
- L'insegnante è responsabile per le lesioni personali colpose riportate da alunni a lui affidati?
?Sì, in tema di responsabilità colposa dell'insegnante per lesioni personali riportate da alunni a lui affidati, la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligo di sorveglianza sugli alunni non è limitato a determinate attività della vita scolastica, ma ha carattere generale ed assoluto, poichè l'insegnante è tenuto ad osservarlo in ogni momento in cui l'alunno sia a lui affidato, tanto da incorrere in penale responsabilità ogni volta che l'incidente occorso ad alcuni alunni debba essere attribuito, in rapporto di causa o di concausa, ad omessa vigilanza.
- La pubblicazione su Facebook di una recensione ironica sulla qualità scadente di un locale pubblico integra la diffamazione?
La pubblicazione su Facebook di una recensione ironica sulla qualità scadente del servizio offerto da un locale commerciale pubblico non configura reato di diffamazione ma è espressione del diritto di critica potendosi al più ritenere che vengano utilizzate espressioni ironiche o goliardiche ma non tali da ledere l’onore o il prestigio del titolare dell’esercizio (Trib. Pistoia 16 dicembre 2015 n. 5665).
Il locale pubblico nel momento in cui si mette sul mercato accetta il rischio di critiche qualora il servizio non soddisfi le aspettative dei clienti.
Il diritto di critica di concretizza in un giudizio che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto di espressioni critiche, che non configurano diffamazione laddove i toni aspri o polemici, il linguaggio figurato o gergale siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.