Art. 593 ter Codice Penale. Interruzione di gravidanza non consensuale.

Art. 593 ter Codice Penale. Interruzione di gravidanza non consensuale. (1)

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto. 

 Competenza: Trib. collegiale; Corte d’Assise (4° comma primo periodo)
 Arresto: facoltativo
 Fermo: consentito
 Custodia cautelare in carcere: consentita
 Altre misure cautelari personali: consentite
 Procedibilità: d’ufficio

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(1) Art. inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.