Art. 597 Codice Penale. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato. (1)
Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].(4)
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente (2), la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti [c.p. 307], l'adottante e l'adottato [c.c. 291]. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato (3).
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(1) Il riferimento si intende all'art. 596.
(2) Il riferimento si intende all'art. 596.
(3) Vedi, anche, l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Comma così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67", in vigore dal 06 febbraio 2016.