Art. 598 Codice Penale. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autoritą  giudiziarie o amministrative.

598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo [c.p.c. 89] (1).

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza (2) (3).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-14 novembre 1979, n. 128 (Gazz. Uff. 21 novembre 1979, n. 318), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.

(2) Vedi l'art. 2, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, sul sequestro dei giornali e di altre pubblicazioni. La Corte costituzionale, con sentenza 30 settembre-7 ottobre 1999, n. 380 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1999, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.

(3) Vedi, anche, l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.