Art. 600 quater.1. Codice Penale. Pornografia virtuale.

600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (1) (2).

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146 e l'art. 1, L. 31 luglio 2006, n. 241, sulla concessione di indulto.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.