Art. 602 ter Codice Penale. Circostanze aggravanti.
Art. 602 ter. Circostanze aggravanti. (1)
[I]. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata da un terzo alla metà (2) :
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
[II]. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
[III]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia (3) .
[IV]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore (4) .
[V]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici (5) .
[VI]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (6) .
[VII]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (7) .
[VIII]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies, la pena è aumentata
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grav (8)
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (9) ;
[IX]. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche (10) .
[X]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (11) .
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[1] Articolo inserito dall'art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108.
[2] Alinea modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha inserito le parole: «primo e secondo comma».
[3] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.
[4] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.
[5] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.
[6] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.
[7] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.
[8] Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 marzo 2014, n. 39.
[9] Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 1, lett. b), l. 23 dicembre 2021, n. 238,
[10] Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 marzo 2014, n. 39.
[11] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172