Art. 604 bis Codice Penale. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica religiosa.

604 bis. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica religiosa. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. 

 Competenza: Trib. monocratico
 Arresto: non consentito (1° comma lett. a);  facoltativo (1° comma, lett. b, 3° comma); obbligatorio (2° comma);
 Fermo: non consentito
 Custodia cautelare in carcere: non consentita (1° comma, 2° comma secondo periodo); consentita (2° comma terzo periodo e 3° comma);
 Altre misure cautelari personali: consentite (1° comma, lett. b, 2 e 3° comma);
 Procedibilità: d’ufficio

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(1) Art. inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.