Art. 616 Codice Penale. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione (1), una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (2), ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (3)a euro 516 (4).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (5) (6).
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(1) Vedi l'art. 93, primo comma, L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, e gli artt. 10 e 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
(2) Vedi, però, l'art. 48, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
(3)Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’art. 24 del codice penale, come modificato, da ultimo, dal comma 60 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la pena della multa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro.
(4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(5) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.
(6) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.