Art. 617 ter Codice Penale. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

617-ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1) (2).

Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa (3).

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo comma)
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita (primo comma); consentita (secondo comma)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità:  a querela di parte (primo comma, ma v. art. 623-ter c.p.)); d'ufficio (secondo comma)

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Per le disp. trans. v. l'art. 12 d.lgs. n. 36, cit. che dispone che «1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.».