Art. 62 Codice Penale.Circostanze attenuanti comuni.

Art. 62. Circostanze attenuanti comuni.

[I]. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [5992];
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105], o delinquente per tendenza [108];
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; 1135-1149 c. nav.], o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità [278 c.p.p.] (1) ;
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa [413];
6) l'avere, prima del giudizio [484, 492 c.p.p.], riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni [185]; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato [289-bis4, 525, 6304-5]  ; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati (2) (3) .
_______________________
[1] Numero così sostituito dall'art. 2 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo originario recitava: «4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità;».
[2] Le parole «; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati» sono state aggiunte dall'art. dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.  Ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis d.lgs. n. 150, cit. le disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 2-bis è stato da ultimo inserito dall'art. 5-novies d.l. n. 162, cit.,  in sede di conversione. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.  
[3] In tema di stupefacenti v. artt. 737 e 747 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; in tema di criminalità mafiosa v. art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., in l. 12 luglio 1991, n. 203; in tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato vedi artt. 12 e 17 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231