Art. 623 bis Codice Penale. Altre comunicazioni e conversazioni.
623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni.
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati (1) (2).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni e così sostituito dall'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. L'art. 16, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, così dispone: «Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'art. 623-bis c.p., quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche o di quelle indicate dall'art. 623-bis c.p., si osservano le modalità previste dall'art. 226-ter c.p.p. e dall'art. 226-quater c.p.p., primo, secondo, terzo e quarto comma. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale».
(2) Vedi, anche, l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.