Art. 625 Codice Penale. Circostanze aggravanti.
625. Circostanze aggravanti (1).
La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 (2) [649]:
1) (3);
2) se il colpevole usa violenza sulle cose [392 c. 2; 380 c. 2 lett. e) e 3 c.p.p.] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi [585 c. 2 e 3] o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza [628; 380 c. 2 lett. e) e 3 c.p.p.] (4);
5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 c. 1 n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358];
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [1148 c. nav.];
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro [1798, 2905, 2793 c.c.; 670-673 c.p.c.; 189-190, 253-265, 316-320, 321-323, 354 c. 2 c.p.p.; 682 c. nav.] o a pignoramento [491 c.p.p.], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3];
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (5).
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [638 c. 2].
8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (6);
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (6).
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.
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(1) Per particolari ipotesi di aggravamento della pena, si veda art. 4, L. 7 agosto 1977, n. 533.
(2) Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, lett. a), L. 26 marzo 2001, n. 128. Successivamente le parole «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500» sono state sostituite alle parole «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» dall’art. 1, comma 7, l. 23 giugno 2017, n. 103.
(3) Numero soppresso dall'art. 2, c. 3, lett. b), L. 26 marzo 2001, n. 128.
(4) Numero modificato dall'art. 2, c. 3, lett. c), L. 26 marzo 2001, n. 128.
(5) Numero introdotto dall'art. 8, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, , conv. con modif. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(6) Numero introdotto dall'art. 3, c. 26, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Competenza: Tribunale monocratico
Procedibilità: ufficio
Arresto: obbligatorio, se ricorre l'aggravante di cui al n. 2 o 4 ovvero quella ex art. 4 L. n. 533/1977; facoltativo negli altri casi
Fermo: consentito nell'ipotesi dell'ultimo comma ovvero in quella ex art. 4 Legge n. 533/1977
Citazione: diretta a giudizio
Natura giuridica: reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata
Elemento soggettivo: dolo specifico
Tenativo: configurabile
DOMANDE E RISPOSTE
- In tema di furto dell'energia elettrica costituisce circostanza aggravante l'allacciamento abusivo alla rete tramite "cavo volante"?
?Sì, costituisce mezzo fraudolento e quindi integra l'aggravante dell'art. 625 n. 2 c.p.c. l'allacciamento abusivo alla rete tramite "cavo volante".
- Integra l'aggravante della violenza sulle cose il taglio dei fili di una conduttura elettrica?
???Sì, il taglio dei fili di una conduttura elettrica integra l'aggravante della violenza sulle cose nel delitto di furto dei medesimi, giacchè, mediante il taglio viene mutata la destinazione dei fili stessi, come parte integrante di una elettoconduttura , con conseguente danneggiamento di questa; e non è rilevante che la linea elettrica nel momento del furto, sia inattiva, giacchè tale circostanza non muta la natura e l'esistenza dell'elettroconduttura, come tale e la sua idoneità al funzionamento Cass. 12 marzo 1973 - 15 novembre 1973 n. 8070.