Art. 631 Codice Penale. Usurpazione.

631. Usurpazione.

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206 [c.p. 29, 649; c.p.p. 336] (1) (2).

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(1) Articolo così sostituito con l'art. 94, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, gli artt. 62, 64 e 66 dello stesso provvedimento. La competenza per il delitto previsto dal presente articolo, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p., è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 774 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera c), del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.