Art. 635 bis Codice Penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (1) (2) (3).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica e poi così sostituito dall'art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.
(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67", in vigore dal 06 febbraio 2016.