Art. 639 Codice Penale. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1).

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui [6242; 812, 814 c.c.] è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a 103 euro [649, 664] (2) .
[II]. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. (3) (4) .
[III]. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (5) .
[IV]. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio (6) .
[V]. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna (7) .
 
competenza: Giudice di pace (primo comma) (aggravanti exart. 43 d.lg. n. 274 del 2000); Trib. monocratico (secondo e terzo comma)
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: a querela di parte (primo comma); d'ufficio (secondo comma)

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[1] V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applicano le pene pecuniarie vigenti (art. 52 d.lg. n. 274, cit.).
[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 3, lettera a), della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha soppresso le parole "o immobili" che erano poste dietro le parole "cose mobili".
[3] Il periodo «Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»  è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), l. 9 marzo 2022, n. 22. Ai sensi dell'art. 7 l. n. 22, cit.  «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»  (23 marzo 2022).  
[4] Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, l. 8 ottobre 1997, n. 352, e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo precedente recitava: «Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro e si procede d'ufficio».
[5] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. c), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
[6] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. c), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
[7] Comma aggiunto dall'art. 16 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modif, in l. 18 aprile 2017, n. 48.