Art. 647 Codice Penale. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

[È punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309 (1):

1. chiunque, avendo trovato denaro [c.p. 458] o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate [c.c. 927, 929] (2);

2. chiunque, avendo trovato un tesoro [c.c. 932], si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309 [c.p. 649] (3) (4) (5)](6).

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) Vedi l'art. 5, D.M. 7 dicembre 1927, in materia di polizia ferroviaria.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto da questo comma di applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 774 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera c), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(4) La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Vedi, anche, l’art. 4, commi 1, lett. d), e) ed f), del medesimo D.Lgs. n. 7/2016.