Art. 648 ter Codice Penale. Impiego di denaro, beni o utilitą  di provenienza illecita.

648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1).

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649] (2) (3) .
[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4) .
[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[IV]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto (5) comma dell'articolo 648.
[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.


 competenza: Trib. collegiale (1° comma); Trib. monocratico (udienza prelim. 2° comma)
 arresto: facoltativo
 fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° comma)
 custodia cautelare in carcere: consentita; non consentita (4° comma)
 altre misure cautelari personali: consentite
 procedibilità: d’ufficio

_____________________
[1] Articolo inserito dall'art. 24 l. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente sostituito dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328. 
[2] L'art. 3, comma 2, l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha sostituito le parole «5.000 euro a 25.000» alle parole «1.032 euro a 15.493».
[3] Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la previgente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).
[4] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1),d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. 
[5] La parola «quarto» è stata sostituita alla  parola «secondo» dall''art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195