Art. 673 Codice Penale. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

673. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [c.p. 451] (1).

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

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(1) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 , della suddetta legge. Vedi, anche, gli artt. 152, 153 e 162, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.