Art. 678 bis Codice Penale. Detenzione abusiva di precursori di esplosivi.
[678-bis. Detenzione abusiva di precursori di esplosivi] (1).
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.
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[1] Articolo abrogato dall'art. 13, comma 3, l. 23 dicembre 2021, n. 238. Il testo precedente era il seguente: «Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.». L'articolo era stato inserito dall'art. 3, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43. In sede di conversione l'ammenda era stata elevata da euro 24 a euro 1000.