Art. 69 Codice Penale. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. (1)

Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. (1)

[I]. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti [1573], e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
[II]. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti [2805].
[III]. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze [2805].
[IV]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (2) (3).
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[1] In origine l'art. 69 constava di un quinto comma abrogato dall'art. 7 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv., con modif., nella l. 7 giugno 1974, n. 220 che recitava: «In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'art. 63, valutata per ultima la recidiva». Per alcune deroghe alla disciplina prevista dal presente articolo, v., oltre agli artt. 69-bis , 270-bis.1, 280 comma 5, 416-bis.1 e 604-ter ,   art. 2, comma 2, l. 29 maggio 1982, n. 304 e  art. 2, comma 3 l. 18 febbraio 1987, n. 34
[2] Il comma è stato sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251.
[3] La Corte cost. , con sentenza 15 novembre 2012, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede «il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva di cui all'art. 99 , quarto comma, c.p.»; con sentenza 14 aprile 2014 n. 105, nella parte in cui prevede «il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648 , secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.»; con sentenza 14 aprile 2014 n. 106, nella parte in cui prevede «il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.. Successivamente la Corte, con sentenza 7 aprile 2016, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.. Di seguito, la  Corte cost., con sentenza 17 luglio 2017, n. 205, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; la Corte cost. 7 aprile 2020, n. 73, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; la Corte cost 31 marzo 2021, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; la Corte cost. 8 luglio 2021, n. 143 (in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 14 luglio 2021) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen.– sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; la Corte cost. 12 maggio 2023, n. 94  dichiara l’illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.. Da ultimo, la Corte cost. 11 luglio 2023, n. 141, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.
In origine il comma, modificato dall'art. 6, d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. nella l. 7 giugno 1974, n. 220, il cui testo era il seguente: «Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato», era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost., con sentenza 28 aprile 1994, n. 168 nella parte in cui prevedeva che «nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso art. 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo». Su tale sentenza v. anche sub artt. 17, 22 e 73