Art. 708 Codice Penale. Possesso ingiustificato di valori.

708. Possesso ingiustificato di valori.

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno [c.p. 713] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 708 c.p., limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 370 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo. La stessa Corte, in precedenza, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 14 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1971, n. 35), aveva dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 464 (Gazz. Uff. 25 novembre 1992, n. 49 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma, Cost. Vedi, anche, gli articoli 22-24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.