Art. 726 Codice Penale. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.

Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. (1) (2)

[I]. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000   (3)    (4)  .
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[1] La parola «Turpiloquio» si intende implicitamente abrogata dall' art. 18, comma 1, l. 25 giugno 1999, n. 205,  per  effetto dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo.
[2] La Corte cost. 14 aprile 2022, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,  come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309».
[3] Articolo sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo recitava: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 10 euro a 206 euro». Per la disciplina transitoria e procedurale v. artt. 6-9 d.lg. n. 8, cit. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie ora previste è attribuita al prefetto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 8, cit. Precedentemente la contravvenzione era attribuita alla competenza del giudice di pace qualora non ricorressero una o più delle aggravanti di cui all'art. 4, comma 3, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, con l'applicazione dell'ammenda da 258 euro a 2.582 euro (v. artt. 4, comma 1, lett. b) e 52, comma 2, lett. a), d.lg. cit.). 
[4] Seguiva un secondo comma abrogato dall'art. 18, comma 1, l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo del comma era il seguente: «Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza».