Art. 729 Codice Penale. Abuso di sostanze stupefacenti.
729. Abuso di sostanze stupefacenti.
[Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila] [c.p. 446; c.p.m.p. 139; c.p.m.g. 137] (1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 110, L. 22 dicembre 1975, n. 685, sugli stupefacenti, così come modificato dall'art. 32, L. 26 giugno 1990, n. 162, il cui testo è stato recepito dall'art. 136, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.