Art. 85 Codice Penale. Capacitą d'interesse e di volere.
85. Capacità d'intendere e di volere.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso [c.p. 148], non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere [c.p. 88, 89, 90, 91, 96, 98].