Art. 88 Codice Penale. Vizio totale di mente.
88. Vizio totale di mente.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [c.p. 222].
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88. Vizio totale di mente.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [c.p. 222].