Art. 89 Codice Penale. Vizio parziale di mente.

89. Vizio parziale di mente.

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita [c.p. 65, 141, n. 2, 219, 222] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15-20 giugno 1977, n. 120 (Gazz. Uff. 29 giugno 1977, n. 176), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.