Art. 96 Codice Penale. Sordomutismo.
96. Sordomutismo (1).
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere [c.p. 222].
Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita [c.p. 65, 141, n. 2, 219].
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(1) L'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo».