Art. 3 CEDU. Proibizione della tortura.
Art. 1 Proibizione della tortura.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
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Art. 1 Proibizione della tortura.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.