PROFESSIONI. Avvocato, radiazione dall'albo e condotta specchiatissima ed illibata. Cass. Sez. Un. n. 10921 del 19 maggio 2014.
La disposizione dell'art. 47 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, in virtù della quale la reiscrizione nel relativo albo professionale di un avvocato precedentemente radiato possa avvenire soltanto dopo cinque anni dal provvedimento di radiazione, non trova applicazione nella diversa ipotesi dell'avvocato che abbia subito la meno grave sanzione della cancellazione dall'albo: ciò non significa, peraltro, che il tempo trascorso dal momento dell'avvenuta cancellazione non possa essere valutato ai fini della determinazione della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" che l'art. 17 r.d.l. cit. richiede per l'iscrizione all'albo.
Cass. Sez. Un. n. 10921 del 19 maggio 2014.
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