Violazione della privacy: quale competenza territoriale?

Il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento ha carattere esclusivo. Cass. civ. n. 22526 del 23 ottobre 2014.



La Corte di Cassazione con sentenza n. 22526 del 23 ottobre 2014 si pronuncia sulla tutela giudiziale delle violazioni della normativa in materia di privacy.

Il Caso

La pronuncia parte da un'azione promossa da un ex funzionario di cancelleria per violazione del suo diritto alla riservatezza nei confronti della dirigente del personale amministrativo del Tribunale presso cui lavorava.

L'ex funzionario di cancelleria si era iscritto presso l'Ordine degli Avvocati dopo le dimissioni date come dipendente statale.

La dirigente aveva inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale l'ex funzionario si era iscritto un esposto nel quale riferiva di precedenti procedimenti disciplinari da lei stessa intentati nei confronti del funzionario.

L'ex funzionario propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza Trib. Firenze 15/2/2013 declinatoria della propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia in relazione a domanda dal medesimo proposta ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 nei confronti della dirigente di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della dedotta violazione del suo diritto alla riservatezza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 10, (già D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152).

La domanda si fonda sulla dedotta comunicazione a terzi (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) da parte della dirigente di notizia concernente la sua "sfera personale", trattandosi di procedimento disciplinare di cui la medesima era a conoscenza in ragione della sua qualità di dirigente del personale amministrativo del Tribunale di Firenze, ove il predetto aveva prestato servizio in qualità di addetto di cancelleria, e della circostanza di avere in tale qualità la predetta provveduto ad irrogare le sanzioni disciplinari.

Il P.G. presso la corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamenti di competenza, con conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Firenze.

La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Foro di Firenze quale giudice del foro esclusivo del lugo di residenza del titolare del trattamento, come sancito dall'art. 152 comma 2 d.lgs. 196 del 2003. 

In tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall'art. 152, comma 2, d.lg. n. 196/2003 ha carattere esclusivo ed attrae la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'asserito uso illegittimo dei dati personali. Cass. civ. n. 22526 del 23 ottobre 2014.

La disciplina di tutela dei dati personali indica quale foro esclusivo quello del luogo di residenza del titolare del trattamento.

Nel caso che ci occupa si tratta di ufficio giudiziario: tale titolare è pertanto da individuarsi nella persona fisica che ha la rappresentanza di tale ente, ossia nel Presidente del tribunale e non già nel Cancelliere che invece risulta rivestire la veste di responsabile del trattamento.

Il Giudice del Merito aveva erroneamente indicato nel Ttribunale di Pistoia il giudice territorialmente competente in quanto luogo di residenza della dirigente, poichè quest'ultima aveva riferito di procedimenti disciplinari conosciuti e posseduti come responsabile del trattamenti dei dati

A tale stregua il giudice del merito ha infatti modificato il criterio di radicamento della competenza da quello oggettivo (indicato dal legislatore), e cioè della stanzialità e della stabile ubicazione del soggetto titolare del trattamento e quindi la sede dell'ente, in criterio soggettivo, e cioè della residenza della persona fisica rivestente la qualità (cfr. Cass., 23/5/2013, n. 12749).

Il Giudice del Merito aveva quindi fatto erroneamente riferimento alla figura del responsabile del trattamento e non a quella del titolare del trattamento.

La Corte di cassazione infatti ha dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze, quale giudice del foro esclusivo del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, in tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, che come questa Corte ha ulteriormente già avuto modo di precisare attrae la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'asseritamente uso illegittimo dei dati personali (v. Cass., 31/5/2006, n. 12980. V. anche Cass., 8/11/2007, n. 12980).

 

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