ABOLITIO CRIMINIS

Latino: "abolizione di un crimine", consiste nell'abrogazione di una fattispecie illecita ad opera di una legge posteriore, per cui la condotta non viene più considerata reato: non si potrà punire più nessuno per quel determinato comportamento ed in caso di condanna cesseranno l'esecuzione e gli effetti penali (art. 2, c. II, c.p.).