APERTURA DEL DIBATTIMENTO

L'apertura del dibattimento viene dichiarata dal presidente le collegio giudicante, una volta esaurite le formalità indicate negli artt. 484 ss., c.p.p. (ex: verifica costituzione delle parti; soluzione questioni preliminari); subito dopo l'apertura del dibattimento, l'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione (art. 492, c.p.p.).