BIGAMIA

La bigamia è il reato previsto nell'art. 556, c.p., secondo il quale, "chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili (comma I). La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei (comma II). Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (comma III)". Il termine di prescrizione per tale delitto decorre dal giorno in cui viene sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia (art. 557, c.p.).