CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Le cause di giustificazione o scriminanti sono tutte quella situazioni giuridiche in presenza delle quali un fatto costituente reato deve reputarsi lecito, poiché è autorizzato o imposto da un'altra norma, nel rispetto del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico considerato nel suo complesso. Il codice disciplina una serie di cause di giustificazione, definite comuni, in quanto applicabili a tutti i reati: consenso dell'avente diritto (art. 50, c.p.); esercizio di un diritto (art. 51, c.p.); adempimento di un dovere (art. 51, c.p.); legittima difesa (art. 52, c.p.); uso legittimo delle armi (art. 53, c.p.); stato di necessità (art. 54, c.p.). Invece, sono definite speciali le cause di giustificazione previste in realzione a determinati reati (ex: reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale). Accanto alle cause di giustificazione tipizzate dal legislatore, la dottrina ha individuato una serie di scriminanti non codificate, come: l'attività medico-chirurgica e la violenza sportiva. Le cause di giustificazione hanno rilevanza obiettiva, poiché l'art. 59, c.p. dispone che: "le circostanze che [...] escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti" (comma I); inoltre, "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena (c.d. scriminanti putative), queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo" (comam III). Infine, se si eccedono colposamente i limiti insiti in ciascuna causa di giustificazione (c.d. eccesso colposo), si applicheranno le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 55, c.p.).