COMPETENZA PROCESSUALE

La competenza è la misura del potere giurisdizionale affidato a ciascun ufficio giudiziario, che consente la distribuzione interna di tale potere tra i giudici appartenenti al medesimo ordine (ex: civile, penale o amministrativo). La competenza, pertanto, è definita anche come la quantità di giurisdizione che un organo giudiziario può esercitare in concreto. In diritto processuale civile, la competenza (artt. 7 ss., c.p.c.) si distingue in competenza per valore (determinta dal valore della causa), per materia (determinata dalla natura della causa) e per territorio (determinata dal nesso esistente tra la causa e il territorio, ossia l'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la giurisdizione in quel determinato territorio). Principio fondamentale è che la competenza va stabilita tenendo conto della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento in cui viene proposta la domanda giudiziale. In diritto processuale penale, la competenza (artt. 4 ss., c.p.p.) si articola secondo i criteri del territorio, della materia e della connessione, tenendo conto del titolo del reato e della legge del tempo in cui lo stesso è stato commesso. In diritto processuale amministrativo, la competenza è attribuita sulla base dei seguenti criteri: il grado (T.A.R. in primo grado e Consiglio di Stato in secondo grado, salve eccezioni), il territorio (al fine di ripartire la competenza tra giudici di primo grado, sulla base del criterio dell'efficacia dell'atto e quello della sede dell'autorità emanante) e la materia.