CONFLITTO DI COMPETENZA

Il conflitto di competenza si realizza quando due o più autorità facenti parte dello stesso ordine giudiziario, contemporaneamente, affermano (conflitto positivo) o negano (conflitto negativo) la loro competenza, ossia la relativa potestà di conoscere una determinata questione. In materia amministrativa, i conflitti di competenza possono insorgere fra organi cui è attribuita la stessa funzione amministrativa (conflitti interni), o fra organi chiamati a svolgere funzioni amministrative diverse (conflitti esterni); in entrambi i casi, la soluzione può essere adottata, in via preventiva e diretta, da parte di un organo amministrativo gerarchicamente superiore, oppure, in via successiva e indiretta, mediante l'impugnazione, in sede giudiziaria, degli atti viziati da incompetenza. In diritto processuale civile, il conflitto di competenza viene risolto principalmente attraverso il regolamento di competenza, dalla Corte di Cassazione (artt. 38, 42-50, c.p.c.); le parti, tuttavia, possono impiegare anche i mezzi di impugnazione ordinari, ma solo nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza, oltre che sulla competenza, anche nel merito. In diritto processuale penale, si ha conflitto di competenza (artt. 28-32, c.p.p.) sia quando uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prendere conoscenza dello stesso fatto, sia quando due o più giudici ordinari, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prendere cognizione dello stesso reato; anche in materia penale, il conflitto di competenza è risolto dalla Corte di Cassazione che decide in Camera di Consiglio (art. 32, c.p.p.), ma la soluzione può avvenire anche spontaneamente, consentendo ad uno dei giudici in conflitto di affermare o negare la propria competenza.