CONSULENZA TECNICA

In diritto processuale civile, la consulenza tecnica ha lo scopo di fornire un ausilio tecnico al giudice, il quale, anche se considerato peritus peritorum (latino: "perito dei periti"), potrebbe non disporre delle conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche necessarie per la valutazione del caso di specie (artt. 61-64, 191-201, 696 bis, c.p.c.; artt. 13-27, 88-92, disp. att. c.p.c.; D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n. 80). In diritto processuale penale, la consulenza tecnica può essere richiesta dalla parte (pubblica o privata), allo scopo di fornire al giudice una valutazione che necessita di particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche (artt. 225, 226, 230, 233, 359, 501, 502, 510, c.p.p.).