CONTESTAZIONI SUPPLETIVE

Le contestazioni suppletive consentono al pubblico ministero che ha formulato l'imputazione di contestare all'imputato un reato connesso a norma dell'art. 12, comma I, lett. b o una circostanza aggravante non menzionate nel decreto che dispone il giudizio, ma emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale (art. 517, c.p.p.).