CONTRADDITTORIO

Il principio del contraddittorio è espressione del diritto di difesa garantito, in ogni stato e grado del procedimento, dall'art. 24, Cost., e mira ad assicurare la partecipazione delle parti interessate al giudizio, nonché una perfetta parità tra le stesse. Nel diritto amministrativo sostanziale, il principio del contraddittorio è una diretta conseguenza del principio di imparzialità della pubblica amministrazione e si applica nei procedimenti contenziosi e non contenziosi, al fine di valutare correttamente gli interessi dei privati coinvolti nell'azione amministrativa, i quali, appunto in contraddittorio con la pubblica amministrazione, hanno la facoltà di esporre le proprie ragioni e presentare le relative osservazioni (L. 7.8.1990, n. 241). Anche nel diritto processuale amministrativo viene assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, mediante la notifica del ricorso a tutti i controinteressati, pena la irricevibilità del ricorso stesso (art. 21, L. 6.12.1971, n. 1034; art. 36, R.D. 26.6.1924, n. 1054). In diritto diritto processuale civile, in virtù del principio del contraddittorio, il codice prevede che il convenuto debba essere regolarmente citato, in modo da consentirgli di contrastare la pretesa azionata dall'attore, eventualmente proponendo, a sua volta, una domanda riconvenzionale (artt. 101, 102, 331, 350, 375, 641, 689, 697, 703, c.p.c.). In diritto processuale penale, il principio del contraddittorio si esplica un due momenti principali: durante le indagini preliminari comporta, per l'indagato, il diritto ad essere informato per esercitare il diritto di difesa; nel corso del dibattimento, invece, è inteso come diritto delle parti (pubblica e privata) a ricoprire una posizione di parità, difendendosi e provando le rispettive affermazioni (artt. 187, 190, 498, c.p.p.).