COSA GIUDICATA

La cosa giudicata è la sentenza o il provvedimento emesso dal giudice e divenuto immodificabile perché non più soggetto ad impugnazione, a causa del decorso dei termini utili a tal fine o per l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. In materia civile, si distingue tra cosa giudicata formale e sostanziale: nel primo caso, l'espressione indica che la sentenza non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per Cassazione, né a revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. (art. 324, c.p.c.), per cui alle parti è preclusa la possibilità di chiedere al giudice un nuovo giudizio sul medesimo oggetto; formatosi il giudicato formale, si realizzano anche gli effetti del giudicato sostanziale, che obbliga le parti all'osservanza della sentenza, a norma dell'art. 2909, c.c., secondo il quale, "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". Le sentenze passate in giudicato, comunque, sono assoggettabili a revisione e a revocazione e/o opposizione del terzo. In diritto processuale penale, l'art. 648, c.p.p. fornisce la nozione di cosa giudicata formale, secondo cui le sentenze e i decreti penali di condanna divengono irrevocabili quando non sono più soggetti ad impugnazione diversa dalla revisione; da ciò deriva la nozione di cosa giudicata sostanziale, perché l'accertamento contenuto nel provvedimento è considerato definitivo. L'imputato, prosciolto o condannato sulla base di una sentenza o di un decreto irrevocabili, non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto, in virtù del principio del ne bis in idem (art. 649, c.p.p.).